CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Le presenti "Condizioni Generali d'Acquisto" (di seguito definite anche “CGA”) si applicano a tutti i contratti di fornitura di beni mobili conclusi tra Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. (di seguito, per brevità, anche “l’Acquirente” e/o il “Committente”) ed i propri Fornitori (di seguito per brevità anche il “Fornitore”), disciplinando le modalità ed i tempi di consegna, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini di pagamento ed ogni altra condizione di fornitura indispensabile per garantirne la regolare esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra la parti. 
1.2 Le presenti CGA, pertanto, costituiscono parte integrante ed essenziale dell’ordine di acquisto inviato dall’Acquirente al Fornitore e prevalgono in ogni caso sulle Condizioni Generali di Fornitura redatte a cura del Fornitore.
1.3 Pertanto, condizioni di acquisto in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna efficacia, se non risultanti da diverso accordo scritto intercorso tra le parti. 
1.4 Per l’Acquirente, il non avvalersi, in qualsiasi momento, di una delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse. 

 

Articolo 2 – Ordini di acquisto

2.1 In conformità con le presenti Condizioni Generali di Acquisto, il contratto di fornitura si riterrà concluso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a)    nel momento in cui il Fornitore, che ha formulato per iscritto all’Acquirente l’offerta di fornitura, riceve dall’Acquirente l’ordine di acquisto (conforme alla predetta offerta), a mezzo fax e/o e-mail;
b)    in seguito all’invio all’Acquirente, da parte del Fornitore, dell’ordine di acquisto ricevuto, sottoscritto per accettazione.

 

Articolo 3 - Documentazione

3.1 La fornitura, oggetto dell'ordine di acquisto, sarà accompagnata dalla documentazione tecnica redatta in lingua italiana (inclusi manuali di istruzione ed eventuale installazione), indispensabile per assicurare ed illustrare il corretto funzionamento e la relativa manutenzione ordinaria dei materiali oggetto della fornitura, nonché dei certificati indicati nell’ordine di acquisto (certificati di qualità, certificati di prodotto, certificati attestanti la conformità alle normativa tecnica di riferimento, ecc.).

 

Articolo 4 - Esecuzione della fornitura

4.1 La fornitura dovrà essere effettuata in conformità a quanto prescritto nell'ordine di acquisto, nonché ai disegni ed alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione citata, che ne costituisca parte integrante ed essenziale.
4.2 Ogni eventuale successiva variazione sarà valida solo se espressamente accettata e confermata per iscritto dall'Acquirente, mediante modifica scritta dell'ordine di acquisto.

 

Articolo 5 – Prezzi 

5.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari di fornitura si intendono per merce resa franco stabilimento/magazzino dell’Acquirente ed includono i costi derivanti dall’assicurazione e dal trasporto (DDP Incoterms 2010).
5.2 I prezzi unitari di fornitura si intendono al netto dell’IVA, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto.

 

Articolo 6 – Tempi di consegna

6.1 I tempi di consegna specificati negli ordini di acquisto sono da considerarsi vincolanti ed essenziali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e, conseguentemente, non sono consentite deroghe, né proroghe, senza preventiva approvazione scritta dell'Acquirente.  
6.2 Senza in alcun modo limitare o escludere la responsabilità prevista al successivo comma 6.4, il mancato rispetto dei tempi di consegna attribuisce all’Acquirente la facoltà di annullare l’ordine, differire i termini di pagamento ed effettuare qualsiasi compensazione con eventuali crediti vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti del Fornitore, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario.
6.3 In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, l’Acquirente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, si riserva, altresì, la facoltà di:
a) sospendere il pagamento delle forniture già eseguite;
b) decorsi 7 (sette) giorni solari di ritardo dalla data di consegna prevista, applicare al Fornitore una penale pari all’1% (unopercento) del valore della fornitura in ritardo, per ogni settimana di ritardo (o frazione di essa), fino ad un massimo pari al 10% del valore dell’intera fornitura; 
c) decorsi 7 (sette) giorni solari di ritardo dalla data di consegna prevista, rifiutare tutta, o una parte della fornitura. 
6.4 Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni causati all'Acquirente derivanti da ritardi nelle consegne, salvo che tali ritardi siano imputabili ad eventi di forza maggiore o ad altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi.

 

Articolo 7 – Modalità di consegna 

7.1 Il Fornitore si impegna a fornire i materiali nelle quantità specificate nell’ordine di acquisto. Eventuali richieste di spedizioni relative a quantità aggiuntive dovranno essere concordate con l’Ufficio Acquisti del Fornitore.
7.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti specificato nell’ordine di acquisto, la consegna della fornitura si intende franco stabilimento e/o magazzino dell’Acquirente (DDP secondo Incoterms 2010).
7.3 Ai fini del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio all’Acquirente, il Fornitore si libera dalle proprie obbligazioni rimettendo il materiale oggetto della fornitura presso lo stabilimento e/o il magazzino dell’Acquirente, impegnandosi a risarcire tutti gli eventuali danni derivanti da furti, perdite, incendi, manomissioni, e/o deterioramenti del materiale durante il trasporto.
7.4 Lo svincolo del materiale si intende eseguito con riserva di controllo.  Per la resa della fornitura, secondo DDP Incoterms 2010, la quantità ed il peso riconosciuti sono quelli rilevati all’arrivo presso lo stabilimento e/o il magazzino dell'Acquirente o nei luoghi da quest’ultimo indicati nell’ordine di acquisto. 

 

Articolo 8 – Imballaggio e marcatura

8.1 Il Fornitore dovrà provvedere ad un adeguato imballaggio dei materiali oggetto della fornitura, secondo quanto specificato nell'ordine di acquisto, e, ove non indicato, secondo le migliori tecniche in uso, in maniera tale da garantire che il materiale stesso e gli eventuali componenti sciolti possano essere facilmente controllati senza essere danneggiati durante il trasporto e le successive operazioni di scarico e stoccaggio.  
8.2 L’imballo sopra specificato è incluso nel prezzo unitario del materiale fornito.
8.3 In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni subiti dal materiale imputabili ad inidoneo imballaggio e sarà tenuto a risarcire l’Acquirente per tutte le conseguenze che ne possano derivare.
8.4 I materiali che, per dimensioni o peso, non permettano un imballo idoneo, dovranno essere sistemati su pianali, pallet, o comunque appoggiati su traverse di spessore adeguato in modo da consentire il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza. I mezzi che dovessero giungere a destinazione presentando difficoltà di scarico, non saranno accettati e saranno rimandati al mittente.
8.5 Ogni collo sarà idoneamente marcato e/o etichettato con le seguenti indicazioni: indirizzo dettagliato del luogo di destinazione, numero di ordine d’acquisto, numero di articolo SAP, peso lordo/netto espresso in Kg.

 

Articolo 9 – Ispezione dei materiali e collaudi

9.1 L'accertamento delle condizioni e della qualità della fornitura dovrà essere eseguito unicamente da personale dell'Acquirente o da Enti da questo espressamente delegati.
9.2 Qualora fossero state convenute tra le parti per iscritto e/o specificati nell’ordine di acquisto ispezioni e/o collaudi presso lo stabilimento del Fornitore o dei suoi sub-fornitori, quest’ultimo dovrà fornire, senza alcun ulteriore addebito, tutte le attrezzature e l'assistenza necessaria affinché gli incaricati dell'Acquirente possano svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.
9.3 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che la mancata esecuzione di ispezioni o collaudi, oppure la mancata individuazione di vizi, difetti e/o difformità del materiale di fornitura a seguito dell'ispezione e del collaudo non escluderanno il Fornitore dalle responsabilità che gli derivano dalle disposizioni delle presenti CGA, dalla garanzia del Prodotto, nonché da quelle specificatamente previste nell'ordine di acquisto.
9.4 Se la fornitura è oggetto di collaudo o controllo (anche non obbligatoriamente) da parte di Enti o Istituzioni pubbliche o private italiane o straniere, questa si intenderà completata quando verrà consegnata all’Acquirente valida documentazione attestante l’esito positivo dei predetti collaudi o controlli.

 

Articolo 10 – Vizi, difetti e non conformità dei materiali

10.1 Qualora il materiale non fosse accettato a causa di vizi, difetti e/o difformità riscontrati o, comunque, in quanto non conforme alle prescrizioni dell'ordine d’acquisto, l’Acquirente, oltre ad avere facoltà di esercitare tutti gli altri diritti derivanti dall'ordine di acquisto e dalla legge, potrà, a proprio insindacabile giudizio, optare per una delle seguenti scelte:
a)    rifiutare definitivamente il materiale, con conseguente annullamento dell'ordine di acquisto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.  In tal caso il Fornitore risarcirà all’Acquirente tutti i danni subiti per effetto di tale annullamento, restituendo all’Acquirente le eventuali somme già incassate. 
b)    richiedere al Fornitore la sostituzione a proprie spese del materiale viziato, difettoso o non conforme con altro uguale, conforme alle prescrizioni contenute nell’ordine di acquisto;  
c)    richiedere l'intervento del Fornitore, perché a proprie spese, provveda tempestivamente all'eliminazione dei difetti riscontrati, ed al ripristino dell’idoneità del materiale all’uso cui è destinato.  
d)    provvedere direttamente, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'eliminazione dei difetti, a spese del Fornitore.
Resta salvo in tutti i casi sopra citati il diritto dell’Acquirente al risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

Articolo 11 – Garanzia del Fornitore

11.1 Il Fornitore garantisce che la fornitura è conforme alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da difetti e/o vizi, anche occulti, e che le lavorazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie. 
11.2 La garanzia per i materiali forniti si intende valida per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna.
11.3 Il Fornitore si impegna a sostituire a propria cura e spese il materiale e/o le parti non conformi a quanto richiesto anche se forniti da terzi. 
11.4 Ogni tentativo da parte del Venditore di negare, limitare o circoscrivere tale garanzia sarà considerato nullo ed improduttivo di effetti.

 

Articolo 12 – Modifiche agli ordini di acquisto

L’Acquirente potrà effettuare in qualunque momento modifiche all'ordine di acquisto relativamente a quantità, luogo e/o data di consegna, modalità di spedizione e di imballaggio, ecc.

 

Articolo 13 – Fatturazione e modalità di pagamento

13.1 Ogni fattura si dovrà riferire ad un solo ordine d’acquisto. 
13.2 Nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:
a) numero dell'ordine di acquisto;
b) numero di ciascuna posizione d'ordine, con codice materiale SAP, relativa descrizione, quantità spedita e prezzo unitario;
c) denominazione ed indirizzo completi della Banca di accredito e delle relative coordinate bancarie (numero di conto corrente, codici ABI, CAB, IBAN per i fornitori italiani);
d) indirizzo completo dell’Acquirente, destinatario del materiale;
e) documenti di spedizione.
13.3 La fattura sarà soggetta alle condizioni fiscali applicabili al momento della fatturazione.
13.4 I documenti di spedizione, rappresentati dalla bolla d’accompagnamento beni per i materiali di provenienza italiana, da redigere in 3 copie in accordo ai regolamenti fiscali applicabili, dovranno riportare chiaramente numero dell'ordine di acquisto con relativo numero di modifica se applicabile, numero della richiesta d'invio per gli ordini aperti, numero di ciascuna posizione d'ordine spedita con codice materiale Acquirente, relativa descrizione e quantità
13.5 Se la documentazione inviata all'Acquirente sarà incompleta o non conforme alle istruzioni di cui sopra, i termini di pagamento delle corrispondenti fatture decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta.

 

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto, del credito e subappalto

14.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo, anche parziale, il presente contratto e/o i diritti ed i crediti derivanti dallo stesso. 
14.2 È fatto, altresì, assoluto divieto al fornitore di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. 

 

Articolo 15 - Riservatezza

15.1 Il Fornitore ed il personale di cui lo stesso si avvale nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali di fornitura si obbligano a mantenere confidenziali e riservate le informazioni e le notizie, scritte ed orali, comunicate dall’Acquirente, comunque afferenti all’attività aziendale di quest’ultimo, di cui il Fornitore venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente rapporto contrattuale, ad eccezione dei dati di pubblico dominio.
15.2 Le predette informazioni, pertanto, non potranno essere divulgate, comunicate a terzi, né utilizzate in modo da arrecare pregiudizio all’Acquirente e, conseguentemente dovranno essere trattate con la massima cautela ed utilizzate nei limiti, nei tempi e per gli scopi strettamente necessari a garantire la migliore esecuzione dell’incarico conferito. 
15.3 In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, il Fornitore avrà la facoltà di annullare gli ordini di acquisto, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

 

Articolo 16 – Brevetti, marchi e relative licenze

16.1 Il fornitore si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e marchi relativi ai materiali oggetto della fornitura.
16.2 Pertanto, nel caso in cui l’Acquirente fosse convenuta giudizialmente ad istanza di terzi per violazione di qualsiasi brevetto ovvero per concorrenza sleale e/o imitazione servile il Fornitore si impegna sin d’ora a risarcire i danni tutti subiti dall’Acquirente, rimborsando le relative spese di giudizio e prestando tutta l’assistenza necessaria per la difesa processuale.
16.3 I disegni e/o le specifiche di proprietà dell'Acquirente contenenti informazioni di carattere tecnico che fossero trasmessi al Fornitore per l'espletamento dell'ordine di acquisto non potranno essere copiati, divulgati né trasmessi a terzi od utilizzati per l'esecuzione di forniture proprie e/o di terzi.

 

Articolo 17 – Sicurezza, infortuni e danni a persone e/o beni

17.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore quanto dall’Acquirente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

 

Articolo 18 – Assicurazione

18.1 Il Fornitore adotterà tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare qualsiasi danno alle persone ed alla proprietà dell'Acquirente e/o di terze parti durante l'esecuzione degli ordini di acquisto.
18.2 Resta inteso che il Fornitore indennizzerà e tutelerà l'Acquirente rispetto a qualunque rivendicazione derivante da azioni e/o omissioni del Fornitore, dei relativi agenti, dipendenti o sub-fornitori. 
18.3 Il Fornitore, si impegna a sottoscrivere a proprie spese un'assicurazione con primaria Compagnia di Assicurazione, contro tutti i rischi, fornendo, su richiesta dell'Acquirente, copia del relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore in cui si attesti che la copertura assicurativa è in atto. Il Fornitore si impegna, altresì, a non annullare o modificare i termini dell'assicurazione senza preventiva autorizzazione da parte dell'Acquirente.

 

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 

19.1 Il fornitore è informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 che: a) i suoi dati personali acquisiti da Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. in virtù delle presenti CGA, ovvero quelli che verranno successivamente acquisiti durante il corso del rapporto contrattuale verranno trattati da Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, per verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento del rapporto, nonché per adempimenti agli obblighi di legge; b) il conferimento dei dati è facoltativo anche se un eventuale rifiuto di fornirli impedirebbe la conclusione del contratto o potrebbe comunque determinare difficoltà nell’esecuzione dello stesso; c) i dati verranno comunicati, nell’ambito delle finalità illustrate, unicamente ai soggetti incaricati da Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. al trattamento dei dati, a suoi responsabili, a società del gruppo, ovvero a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge; d) i dati potranno essere comunicati ai soggetti di cui al precedente punto c) anche all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea; d) il fornitore potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti di Saint-Gobain Abrasivi S.r.l.
19.2 Il Fornitore dà atto di aver ricevuto l’informativa che precede e, in ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, manifesta espressamente il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all’estero dei propri dati personali, ivi comprese eventuali variazioni degli stessi, secondo i termini e le modalità di cui alla menzionata informativa.

 

Articolo 20 - Direttive Comunitarie, leggi e normative

20.1 E' fatto obbligo al Fornitore di rispettare quanto previsto dalle Direttive Comunitarie applicabili alle forniture oggetto dell'ordine di acquisto.  Il Fornitore, inoltre, sotto la propria diretta responsabilità, sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge italiana ed alle altre disposizioni normative per l'esecuzione di forniture di materiali e servizi, nella misura in cui siano applicabili. 
20.2 La fornitura dovrà, in ogni caso, essere conforme a tutte le norme vigenti riguardanti la prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, norme tecniche nazionali ed internazionali (UNI, EN, ISO, CEI ed altre norme equivalenti), circolari ministeriali, in quanto applicabili. In particolare, per quanto al Regolamento Europeo (REACH) n. 1907/2006, il Fornitore si impegna al rispetto dello stesso come da allegato “RISPETTO DELLE NORMATIVE IN VIGORE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE” facente parte integrante delle presenti CGA.

 

Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente

21.1 Le presenti CGA ed i relativi ordini di acquisto, sono regolate dalla legge italiana.
21.2 Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione e/o applicazione delle presenti CGA e dei relativi ordini di acquisto che non possa essere risolta in modo amichevole tra le parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

 

Articolo 22 - Clausole finali

22.1 Le presenti CGA annullano e sostituiscono ogni altro precedente accordo eventualmente intervenuto tra le Parti a proposito dello stesso oggetto, e costituiscono la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le stesse in relazione a tale oggetto.
22.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alle pattuizioni contenute nelle presenti CGA dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle Parti.
22.3 L’eventuale invalidità e/o inefficacia di una delle clausole delle presenti CGA non comporta l’invalidità o l’inefficacia delle stesse

RISPETTO DELLE NORMATIVE IN VIGORE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE

Il rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro è parte dei Principi di Comportamento e di Azione del Gruppo Saint – Gobain.

Il Fornitore si impegna a rispettare le normative vigenti relative alle sostanze chimiche vendute alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l., sia nel caso in cui esse vengano fornite in quanto tali, sia nel caso in cui queste siano presenti in quanto componenti di preparati (chiamati anche miscele) o articoli, o nel loro imballaggio (d’ora innanzi tutte “Sostanze”).

Il Fornitore si impegna, in particolare, a rispettare il Regolamento Europeo (REACH) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare il Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Per questo, qualora conformemente al regolamento REACH, le Sostanze fornite in base al presente contratto debbano essere registrate presso l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA - European Chemicals Agency), il Fornitore garantisce in particolare alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. che le Sostanze medesime siano state oggetto di una registrazione preliminare e/o sono state registrate o lo saranno nei termini previsti dal regolamento europeo REACH, dal Fornitore, oppure, se quest’ultimo ha sede al di fuori dell’Europa, da una delle sue controllate/controllanti/consociate che ha sede in Europa, o da un suo rappresentante esclusivo. La summenzionata registrazione deve coprire tutte le modalità di utilizzo che la Società fa delle Sostanze. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. i numeri di registrazione delle Sostanze registrate.

Nel caso in cui le Sostanze fornite alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. siano soggette ad autorizzazione o ad una restrizione, il Fornitore si obbliga:

  • in relazione alle Sostanze soggette ad autorizzazione, a fornire esclusivamente le Sostanze debitamente autorizzate per gli usi che ne fa la SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l.,
  • in relazione alle Sostanze soggette a restrizione, a fornire esclusivamente le Sostanze che rispettano le misure di restrizione imposte dal regolamento europeo REACH,
  • ad informare immediatamente la SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. di qualsiasi possibile evoluzione della normativa applicabile a queste Sostanze (specialmente in caso di divieto del loro utilizzo) e di qualsiasi possibilità di sostituzione delle stesse.
    Le Sostanze, come detto in precedenza, sia che vengano fornite in quanto tali, o in quanto presenti come componenti di preparati (chiamati anche miscele) o articoli, dovranno essere obbligatoriamente consegnate:
  • contenute in un imballaggio conforme alle norme applicabili all’etichettatura e all’imballaggio delle Sostanze chimiche previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle Sostanze e delle miscele (Regolamento CLP),
  • accompagnate dalle informazioni necessarie al loro utilizzo in tutta sicurezza da parte della SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. e aventi causa. Qualora la normativa vigente lo imponga, il Fornitore è obbligato a fornire alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. le Schede di Sicurezza (SDS) corrispondenti, redatte nella lingua del Paese di destinazione della Sostanza. 

Le Schede di Sicurezza (SDS) devono essere conformi alle normative in genere applicabili, sia nazionali che europee, e, quando necessario, indicare i vari scenari di esposizione relativi all’utilizzo che la SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. fa delle Sostanze consegnate. Il Fornitore è tenuto ad aggiornare regolarmente le SDS e a comunicare gli aggiornamenti alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l., quando questo è previsto dalla normativa, e comunque almeno ogni tre anni. Qualora le Schede di Sicurezza non siano obbligatorie, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. tutte le informazioni previste dall’Articolo 32 del regolamento REACH (“Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di sicurezza”).

  • Peraltro, il Fornitore si obbliga a comunicare alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. la presenza, negli articoli forniti e nei loro imballaggi, di sostanze SVHC “sostanza altamente pericolosa” dal momento in cui queste siano incluse nell’ “elenco sostanze candidate” - Candidate List
  • sulla base del Regolamento Europeo REACH (Elenco delle Sostanze Estremamente Preoccupanti candidate per l’autorizzazione – Allegato XV) e, nel caso la sostanza sia contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. L’Elenco delle Sostanze Candidate è regolarmente aggiornato, e il Fornitore è dunque tenuto a prestare attenzione agli aggiornamenti e darne informazione immediata ai suoi clienti e quindi anche alla SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Per tutta la durata del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad informare la SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l., con un preavviso di almeno sei mesi, qualora intenda modificare i componenti e/o le caratteristiche tecniche delle Sostanze o delle miscele o degli articoli forniti, oppure nel caso in cui abbia intenzione di cessare la commercializzazione delle Sostanze stesse, o delle miscele o degli articoli forniti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare ogni modifica e/o integrazione della normativa, in particolare dei Regolamenti Europei REACH e CLP, per tutta la durata del contratto, e si impegna altresì a conformare conseguentemente a detta normativa i propri obblighi nei confronti della SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Il Fornitore assume l’obbligo di tenere a proprio integrale carico ogni onere e ogni conseguenza di tipo economico, diretta e/ o indiretta, che la SAINT GOBAIN ABRASIVI S.r.l. dovesse subire a seguito di un’inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi a suo carico previsti dai Regolamenti REACH e CLP, e altresì dal presente articolo. Qualsiasi clausola di esonero o limitazione della responsabilità, eventualmente prevista dal presente contratto, non si applicherà in caso di responsabilità del Fornitore per il titolo di quanto previsto nel presente articolo.